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La denunzia delle armi

Chiariamo subito che per detenere una o più armi nella propria abitazione, non è affatto necessario possedere una licenza di porto. Il porto d’armi (per difesa personale, per caccia o per uso sportivo) serve a portare l’arma fuori di casa, ma se non abbiamo questa esigenza e se abbiamo i requisiti previsti dalla legge, nulla ci vieta di detenere un’arma in casa, purché la denunciamo.

Infatti ogni cittadino che non sia pregiudicato o malato di mente, tossicodipendente o alcolista e che non sia obiettore di coscienza ha la possibilità di acquistare armi.
Chi è in possesso di un porto d'armi in corso di validità può farlo senza ulteriori formalità, chi invece non è dotato di questa licenza deve fare richiesta di un nulla-osta all'acquisto. Il tema dell'acquisto di armi verrà approfondito in una voce apposita.

Siamo dunque appena venuti in possesso della nostra prima arma, dopo averla acquistata in armeria oppure da un privato, o magari dopo averla ereditata. Qual è il nostro primo obbligo?
La legge (art. 38 del TULPS) prescrive che chiunque detenga armi (anche solo delle parti essenziali di esse) o munizioni, debba denunciarle immediatamente all’Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui sono custodite (Questura/Commissariato competente per territorio) o, in mancanza di essa, ai Carabinieri.
Che significa immediatamente? Ovvio che va interpretato come “nel più breve tempo possibile”: se dovessi acquistare un’arma il venerdì pomeriggio, ed il primo giorno utile di apertura dell’Ufficio Armi del mio Commissariato fosse il lunedì mattina, nessuno potrebbe contestarmi alcun ritardo. Certo se mi tenessi un’arma in casa per una settimana senza denunciarla e non avessi una buona giustificazione (ad es. un ricovero improvviso o altri documentabili motivi di forza maggiore) la mia condotta potrebbe anche essere giudicata censurabile.

Una importante precisazione però: se appartenete ad una delle categorie indicate all’art. 38 del TULPS (Capo della Polizia, Prefetti, Vice-Prefetti, Vice-Prefetti Ispettori, Prefetti vicari, Ufficiali di PS, Magistrati dell’ordine giudiziario, Giudici dei T.A.R., Giudici della Corte dei Conti, Giudici di Pace, Magistrati onorari), siete esonerati dall’obbligo della denuncia, limitatamente alle armi che vi sono consentite. Quest’ultima frase significa che i soggetti cui la legge consente di portare armi da guerra (gli Ufficiali dei CC, per fare un esempio) possono detenere senza denunzia anche armi da guerra, mentre gli altri soggetti possono detenere senza denunzia solo armi comuni.

Mettiamoci subito a tavolino e stiliamo la nostra denuncia, che va fatta in doppia copia ed in carta semplice (non è richiesto il bollo).

Sulla denuncia bisogna innanzitutto indicare le proprie generalità ed il luogo in cui è detenuta l’arma. Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione, armadietto presso l’armeria di una Sezione del TSN). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia.

Aggiungiamo poi i dati caratteristici dell’arma, ossia la marca, il modello, il calibro, la matricola ed il numero di catalogo.

Rammentiamo che la legge ci consente di detenere al massimo 3 armi comuni da sparo lunghe o corte, 6 armi comuni lunghe o corte catalogate per uso sportivo e un numero illimitato di fucili da caccia (che se sono a canna rigata sono catalogati armi comuni ma non rientrano tra le 3 suddette; un'arma catalogata sportiva non è da caccia!): attenti quindi a non superare mai questi limiti. Ricordiamo ad esempio, ai fini del computo di cui sopra, che le carabine in calibro .22 (ad esempio) non sono catalogate per uso caccia, quindi rientrano sempre tra le comuni o le sportive (se sono catalogate come tali).
Per ciascuna arma conviene anche indicare il numero di caricatori di scorta (oltre il primo) detenuti. Si tratta di una questione abbastanza controversa, della quale magari torneremo a discutere in altra sede, ma consigliamo in ogni caso di denunciare sempre i caricatori di scorta.

Ogni volta che denunciamo un’arma dobbiamo elencare nuovamente tutte le altre armi eventualmente detenute in precedenza, indicandone di nuovo tutti i dati identificativi, specie se la precedente denuncia era stata presentata ad un ufficio diverso.

Infine aggiungiamo alla denuncia eventuali munizioni a palla (max 200) e polvere da ricarica (max 5 kg, inclusa la polvere contenuta nelle cartucce). Le munizioni a palla spezzata non vanno denunciate se sono detenute in un numero massimo di 1000, da 1001 a 1500 vanno denunciate. In ogni caso le munizioni possono anche essere denunciate separatamente. È controversa la questione sul numero di cartucce per arma corta detenibili nel caso si detenga un'arma lunga che le utilizza (purché queste siano in calibro consentito per la caccia). Per alcune Questure rientrano comunque tra le 200, per altre tra le 1500.

Nel caso in cui si detengano delle munizioni in calibri diversi, alcune Questure impongono di denunciare numero e specie per ciascun calibro, altre si accontentano di una dizione generica del tipo “Dichiara di detenere 200 munizioni a palla singola nei calibri in denuncia”. Ricordiamo però che le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunziate.

Bene, abbiamo finito di redigere la nostra denuncia: adesso occorrerà presentarla alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, alla locale stazione dei Carabinieri. La procedura prevede che essi timbrino l’originale per ricevuta e trattengano la copia per il loro archivio.

Non mancano però numerose eccezioni a questa regola generale, per lo più dovute ad usi locali. Può capitare ad esempio, che in certi uffici il funzionario pretenda di redigere la denuncia al vostro posto. Non è affatto una procedura ortodossa: ricordate che siete voi a firmare la denuncia e quel che c’è scritto sopra è una vostra dichiarazione e siete voi ad assumervene la responsabilità, dunque non delegate a nessuno la stesura.

Il funzionario [b]non può rifiutare[/u] di ricevere la denunzia e di restituirvi l’originale timbrato, anche se la denunzia dovesse contenere degli errori o fosse incompleta. Ciò perché avete il diritto di dimostrare di aver presentato la denunzia nei termini. Se fossero necessarie eventuali correzioni o integrazioni, possono sempre essere fatte successivamente.

E se non possiamo per qualche motivo andare di persona a presentare la denuncia? Possiamo sempre ricorrere ad una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzi telematici, in particolare il telefax.
Nel primo caso, è meglio inviare la denunzia senza busta, in modo che vi venga apposto il timbro postale sul retro.

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