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Denunzia di armi lunghe camerate in calibri idonei all'uso venatorio

In relazione alla questione sulla denunzia delle armi lunghe come “idonee all’uso venatorio” propongo un piccolo vademecum da consegnare all’autorità che deve accettare la dichiarazione dell’arma, dando per assodato che l’arma e la munizione per la quale è camerata siano rispondenti ai requisiti tecnici indicati nel corso del presente documento.

  1. Va chiarito a chi di dovere che l’idoneità di un’arma all’uso venatorio è data dall’unione di catalogazione come arma comune lunga (fucile o carabina evincibile dal Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo) ed essere camerata in un calibro che rispetti i requisiti sanciti all’art.13 della Legge 157/92. Ricordando che il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo classifica le armi Comuni (destinate ai civili) e da Guerra (non vendibili ai civili e quindi rifiutate) e riporta per ogni arma le caratteristiche tecniche della stessa e della munizione per la quale sono camerate; per cui distingue le armi corte da quelle lunghe in funzione della lunghezza della canna e dell’intera arma. All’interno di queste due macro classi, sono indicate quelle che per caratteristiche tecniche particolari sono state riconosciute in concomitanza con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano come “idonee all’Uso Sportivo”;
  2. Che l’articolo 13 della Legge 157/92 testualmente recita:
    Quote:
    (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
    1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
    2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
    3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
    4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
    5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
    6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

  3. Che la Circolare del Ministero dell’Interno n°559/C-50.065-E-97 del 6 Maggio 1997 poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°122 del 28.5.1997, come precisazione all’articolo 13 della legge 157/92 e in particolare sui requisiti tecnici delle munizioni e quindi delle armi classificabili come “idonee all’uso venatorio” testualmente recita:
    Quote:
    È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
    "L'attività venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria. Al riguardo, si fa presente che la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:
    1. i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
    2. i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo. p. il Ministro: Masone
  4. Da una risposta pubblicata nelle FAQ del sito www.poliziadistato.it si evince un chiarimento sulla classificazione delle armi inserite nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo:
    Quote:

    Domanda n. 1927: Consultando il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato sul vostro sito, noto che fucili, sicuramente da caccia, vengono invece classificati come "arma comune". Si tratta forse di un errore?
    Risposta: Non si tratta di un errore. L'ufficio del Catalogo, avvalendosi del parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, ha il solo dovere di stabilire se un'arma può essere definita come comune e, quindi, come tale inserita nell'apposito Catalogo, oppure rientra tra quelle da guerra o tipo guerra, per le quali l'iscrizione viene, ovviamente, rifiutata. Compito del predetto Ufficio è, altresì, quello di attribuire ad un'arma, a seguito di apposita istanza del fabbricante o dell'importatore, laddove il parere espresso dal CONI sia favorevole, la qualifica di "arma sportiva", ai sensi della legge 25.3.1985, nr. 86. Tale qualifica figura anche al Catalogo. Non compete, invece, al Ministero dell'Interno indicare se un'arma rientra o no tra quelle consentite per l'esercizio dell'attività venatoria, perché esiste un'apposita norma deputata a farlo, l'art. 13 della legge 157/92. Pertanto, un'arma che viene oggi catalogata comune, tale è destinata a rimanere, mentre non è detto che essa sia sempre da caccia, perché il testo della citata norma potrebbe anche subire delle modifiche. Ecco perché l'Ufficio Catalogo non indica, in sede di iscrizione del modello dell'arma al Catalogo Nazionale, se essa rientra tra quelle destinate all'attività venatoria.
    Data risposta: 10-03-2005

Per eventuali chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare l’autore del Vademecum all’indirizzo ilbolscevico79@libero.it .

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